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1.1 — Interpretare il testo: tra norma, linguaggio e atto linguistico. Commento a Trib. Federale FIR 2/2025-2026

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La decisione n. 2 del Tribunale Federale FIR (2025/26) dedica un passaggio della motivazione alla natura dell’interpretazione giuridica. Il collegio osserva che le norme “poste a governo dell’azione disciplinare non dovrebbero essere soggette ad interpretazione sistematica bensì rigorosa”. Affermano tuttavia che, nella prassi, le due modalità coesistono come diversi gradi d’intensità del medesimo processo ermeneutico.
Un apparente contrasto che nasconde una tensione classica dell’ermeneutica giuridica: quella tra testo e sistema, tra dato linguistico e intenzione normativa.


Contesto

Risolvendo una questione preliminare relativa al possibile superamento dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare, il Tribunale conferma che la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento non va misurata dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva (come previsto Art. 76 RG della FIR) ma dal formale deferimento dell’interessato. La decisione appare in formale contrasto con il testo dell’art.76 del Regolamento di Giustizia della FIR 1. Per superare tale contrasto i giudici ricorrono ad una tecnica ermeneutica che “valorizza la dimensione sistematica dell’interpretazione come strumento indispensabile per cogliere il significato autentico delle norme nel contesto dell’ordinamento complessivo.2
I giudici rivelano in questo modo una tensione classica dell’ermeneutica giuridica: quella tra testo e sistema, tra dato linguistico e intenzione normativa.

Analisi

Il regolamento come atto linguistico

John L. Austin, in How to Do Things with Words (1962), ci ha chiarito che dire qualcosa significa sempre fare qualcosa.
Un regolamento federale, come una norma di legge, non descrive un fatto: istituisce un comportamento.
Dire “è vietato colpire un avversario” non constata una realtà, ma crea una regola di condotta.
Sulla scia di Austin, Searle chiarisce che gli atti linguistici istituzionali dipendono da regole costitutive: non spiegano il mondo, lo costruiscono.
L’atto interpretativo del giudice sportivo non è mai puramente “descrittivo”: è a tutti gli effetti un atto performativo, anche se di grado secondario rispetto a quello primario del legislatore.
Il giudice non solo individua il significato della norma. Con la sua interpretazione il giudice fa sì che, da quel momento in poi, quella sia la norma in vigore in quel particolare contesto. Come ricordava John L. Austin in How to Do Things with Words (1962), dire qualcosa può equivalere a fare qualcosa: l’atto linguistico non si limita a descrivere, ma produce effetti reali nel mondo.
L’enunciato interpretativo giuridico — ad esempio la qualificazione di un comportamento come illecito — non descrive una norma già data, ma la istituisce nella sua forma concreta. All’interpretazione quindi spetta il compito di «vi-vificare» la disposizione legislativa «seguendo passo passo il moto perenne della vita sociale», pur restando «vincolato ad un’oggettività preesistente» e alla «linea di coerenza logica che lega il testo con la totalità dell’ordinamento» 3
Al polo opposto sta chi invece riconosce nel semantico il criterio primo di esegesi normativa, riducendo la dinamica giuridica ad un nesso condizionale di dipendenza (del modello se/allora), “[…]una descrizione di possibili che si rende verificabile4. Ma questa prospettiva elimina l’elemento performativo e autoritativo del linguaggio giuridico.
Tra questi poli c’è una profonda differenza. La prima tesi considera il momento interpretativo come la pratica che rende vivo il diritto e lo cala nella realtà storica del caso concreto. La seconda invece considera il testo come fonte stessa del precetto, parametro cui riferire il fatto per attribuire ad esso il significato scelto dal legislatore mediante la previsione delle fattispecie astratte (fonti immateriali) come rappresentate nei simboli codificati del testo (fonte materiale).

Conclusioni

Interpretare come agire

L’atto interpretativo è dunque un performativo vincolato: un dire che è anche un fare, ma che si ancora a una cornice istituzionale.
Nel caso della sentenza FIR, la tensione tra “rigore” e “sistema” riflette il tentativo, tutto giuridico, di bilanciare certezza del testo e forza del contesto.
Un equilibrio instabile, ma necessario, che mostra come — nel diritto come nel gioco — il senso non sia mai interamente dato, ma sempre detto. La decisione FIR evidenzia la natura operativa e non solo accademica del problema dell’interpretazione.
L’interprete chiamato ad applicare la legge dovrà decidere se l’azione linguistica del testo significante debba essere letta come:

  • un atto performativo vincolante (Austin, Searle),
  • una forma logica verificabile (Orlandi),
  • o un testo oggettivo da rispettare recuperando un’intenzionalità propria del legislatore (Betti).

La soluzione scelta dai giudici federali nella pronuncia del 8 ottobre 2025 è quella di non rinunciare ad un’interpretazione di tipo sistematico affermando nel contempo il primato del testo sul contesto. L’apparente contraddizione viene risolta concependo i due diversi metodi quali “due modalità complementari di approccio al testo normativo, la cui applicazione deve essere calibrata in relazione alla natura della norma, al contesto ordinamentale e alle esigenze di certezza del diritto che caratterizzano il settore giuridico di riferimento.5. Una sintesi possibile anche per la specificità dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale.

🔎 Riferimenti bibliografici

  • Austin, J.L., How to Do Things with Words, Oxford, 1962.
  • Searle, J.R., Speech Acts, Cambridge, 1969.
  • Betti, E., Teoria generale dell’interpretazione, Giuffrè, 1955.
  • Orlandi, M., Del significare. Saggi sull’interpretazione giuridica, Giappichelli, 2020.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 20 ottobre 2021, n. 29250.
  • Decisione n. 2/2025-2026, Tribunale Federale FIR, 30 settembre 2025.


  1. Art. 76 co. 1 Regolamento di Giustizia FIR- Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare, esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva” ↩︎

  2. Decisione nº2/2025-2026 Tribunale Federale FIR ↩︎

  3. Betti, come citato in F.Politi, “Considerazioni preliminari per uno studio sul problema dell’interpretazione giuridica in Emilio Betti nel quadro delle dottrine giuridiche del XX secolo” in Critical Hermeneutics, 5(1), (2021) ↩︎

  4. Orlandi “Del Significare” (2020), pag. 29. ↩︎

  5. Decisione nº2/2025-2026 Tribunale Federale FIR ↩︎